Accesso civico

Attraverso le modifiche apportate dal D.lgs. 97/2016 al D.lgs 33/2013 è stata introdotta una nuova tipologia di diritto di accesso civico, denominato generalizzato, ai sensi del quale chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

Nella presente sotto-sezione vengono fornite indicazioni relative alle modalità di esercizio dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato noto anche quale “accesso FOIA - Freedom of Information Act” dalla norma che regola in alcuni paesi del mondo il diritto di accesso ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

L’accesso civico semplice e l’accesso civico generalizzato si differenziano dal diritto di accesso ai documenti amministrativi regolato dalla Legge 241/1990.


Accesso documentale

Il diritto all'accesso documentale è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 e riguarda la possibilità di accedere ai documenti amministrativi per i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata, e deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

La richiesta può essere presentata compilando l’apposito modulo. Tale modulo, sottoscritto dal richiedente e indirizzato al Servizio di Supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università per Stranieri di Perugia può essere inoltrato:

  • a mano presso l'Ufficio Protocollo dell’Ateneo (piano terra di Palazzo Gallenga, Piazza Fortebraccio 4, Perugia - orario di apertura lun-ven 9:00-13.00) che vi appone timbro di ricevimento e rilascia ricevuta recante indicazione della data di ricezione della richiesta
  • via posta ordinaria o mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Università per Stranieri di Perugia, c.a. Servizio di Supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Palazzo Gallenga, Piazza Fortebraccio 4, 06123 Perugia
  • per via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC). La richiesta, salvata in formato PDF, firmata digitalmente, dovrà̀ essere inviata all’indirizzo PEC protocollo (at) pec.unistrapg.it

 Modulo di richiesta accesso documentale – art. 22, L. 241/1990 - odt | pdf


Accesso civico semplice

In base all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, in caso di omessa pubblicazione di uno dei dati soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del decreto stesso, chiunque può presentare richiesta di accesso civico al fine di ottenere dalla amministrazione la pubblicazione del dato.

L’accesso civico può essere esercitato gratuitamente, non deve essere motivato e la richiesta va inoltrata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all'indirizzo accesso.civico (at) unistrapg.it compilando l’apposito modulo. Ricevuta la richiesta, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del portale di Ateneo, entro il termine di 30 giorni. Contestualmente dà comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato sul Portale, si limita a indicare il collegamento ipertestuale al documento o alla informazione al richiedente.

 Modulo di richiesta accesso civico - art. 5, co.1, D.lgs. 33/2013 - odt | pdf


Accesso civico generalizzato

Il diritto all'accesso civico generalizzato è disciplinato dall’art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013 e riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. La legittimazione a esercitare l’accesso civico generalizzato è riconosciuta a chiunque nel rispetto delle eccezioni e dei limiti di cui all’articolo 5-bis del D.lgs. 33/2013.

L’accesso ai dati, ai documenti e alle informazioni è gratuito, salvo il rimborso delle tariffe previste per i costi sostenuti e documentati a seguito della riproduzione degli stessi su supporti materiali.

L'amministrazione è tenuta a rispondere entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. I termini sono sospesi fino a 10 giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato. La richiesta può essere presentata compilando l’apposito modulo, senza indicare motivazioni. Tale modulo, sottoscritto dal richiedente e indirizzato al Servizio di Supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università per Stranieri di Perugia può essere inoltrato:

  • a mano presso l'Ufficio Protocollo dell’Ateneo (piano terra di Palazzo Gallenga, Piazza Fortebraccio 4, Perugia - orario di apertura lun-ven 9:00-13.00) che vi appone timbro di ricevimento e rilascia ricevuta recante indicazione della data di ricezione della richiesta
  • via posta ordinaria o mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Università per Stranieri di Perugia, c.a. Servizio di Supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Palazzo Gallenga, Piazza Fortebraccio 4, 06123 Perugia
  • per via telematica via e-mail ordinaria al Servizio di Supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all’indirizzo e-mail accesso.civico (at) unistrapg.it
  • per via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC). La richiesta, salvata in formato PDF, firmata digitalmente, dovrà̀ essere inviata all’indirizzo PEC protocollo (at) pec.unistrapg.it

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro i termini (comma 6, art. 5, d.lgs. 33/2013) il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

 Modulo di richiesta accesso civico generalizzato – art. 5, co. 2, D.lgs. 33/2013 - odt | pdf


Elenco delle richieste di accesso (atti, civico semplice e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione

Data aggiornamento: 
Venerdì, 5 aprile 2024 - ore 09:22