Per ottenere una riduzione della contribuzione universitaria è necessario che l'Ateneo acquisisca presso l'INPS il valore dell'indicatore ISEEU calcolato secondo le modalità previste dalla normativa italiana vigente. La mancata autorizzazione dello studente alla acquisizione dell'ISEEU relativo al proprio nucleo familiare così come l'inesistenza di dati ISEEU riscontrabili all'INPS, comporta l'inserimento nella massima fascia di contribuzione. La mancata autorizzazione va formalizzata e fatta pervenire alla Segreteria Corsi di Laurea dell'Ateneo.
L'ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Università) è uno strumento che permette di misurare in Italia la condizione economica delle famiglie. E' un indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche del nucleo familiare (numerosità e tipologia). L'Università non offre alcun tipo di assistenza nel calcolo dell'ISEEU.
L'acquisizione dell'ISEEU all'INPS è necessaria, al fine di una riduzione della contribuzione universitaria qualora, a seguito di verifiche successive, venga meno la condizione di "esonero totale" da parte dello studente. La mancata autorizzazione all'acquisizione comporta l'inserimento nella massima fascia contributiva.
La situazione reddituale dichiarata è da intendersi valida per il solo anno accademico di riferimento per l'immatricolazione/iscrizione e rinnovo di iscrizione ad anni successivi al primo al CDL/LM.
Fatti salvi i casi in cui il valore dell'ISEEU non è necessario per la determinazione della contribuzione dovuta, ai sensi del D.Lgs 68/2012 art. 10 e della Circolare INPS 73/2015, l'Università accerterà direttamente presso l'INPS l'esistenza di una recente DSU e conseguentemente dell'ISEEU corrispondente. La mancanza di dati riscontrabili all'INPS comporta l'inserimento nella massima fascia di contribuzione.
In base al valore dell'ISEEU è stabilita la fascia di condizione economica e quindi di contribuzione, che tiene conto anche della condizione dello studente (in corso / fuori corso).
Si rimanda:
- alla Parte 2 - art. 5 del Manifesto degli Studi per gli importi da versare in base alla propria fascia contributiva e alla condizione di studente (in corso / fuori corso);
alla Parte 2 - art. 7 del Manifesto degli Studi per quanto riguarda la contribuzione degli studenti stranieri non residenti in Italia e dei cittadini stranieri residenti in Italia ma non autonomi rispetto al nucleo familiare;
alla Parte 2 - art. 9 del Manifesto degli Studi per le scadenze e modalità per il versamento dei contributi universitari.