1) gli studenti internazionali e gli italiani residenti all’estero potranno ottenere esoneri parziali del contributo onnicomprensivo (COA) sempre che risulti disponibile e documentato presso l’INPS il relativo ISEEU di riferimento. In caso di mancata autorizzazione dello studente alla acquisizione diretta da parte dell’Ateneo dell’ISEEU presso l’INPS e anche in assenza di ISEEU presso l’INPS, per tale categoria di studenti sarà applicato quanto precisato:
verificata l'impossibilità di procedere alla determinazione della fascia contributiva di appartenenza e relativi importi da versare, potrà essere utilizzata direttamente dall’Ateneo, in casi particolari e in via del tutto eccezionale, la simulazione di calcolo dell’ISEEU verificabile tramite collegamento con il sito INPS www.inps.it oppure con analoghi sistemi di simulazione previsti da altre Associazioni o Enti di rinomata serietà. Per tale scopo è necessario che lo studente presenti la documentazione di seguito specificata, che si intenderà valida per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio.
Documentazione
La documentazione utile ad ottenere esoneri parziali del COA deve essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana e legalizzata. Tale documentazione deve essere consegnata in Segreteria entro il 28 febbraio 2025.
Nel caso in cui lo studente arrivi in Italia con i soli documenti in lingua originale non tradotti o legalizzati dall’autorità diplomatica italiana nel suo paese d’origine, dovrà:
a) vidimare e tradurre i documenti relativi ai redditi presso la sua Ambasciata o Consolato Generale sul territorio italiano;
b) legalizzare i documenti presso una Prefettura.
Per quei Paesi dove esistono particolari difficoltà a rilasciare tale documentazione, la stessa potrà essere richiesta alle rappresentanze diplomatiche estere in Italia e legalizzata dalla Prefettura italiana competente per territorio.
Nel caso di studenti provenienti da Paesi in cui non ci siano rappresentanze diplomatiche italiane e vi siano difficoltà a procurarsi la documentazione, sarà accettata quella eventualmente già in possesso dello studente, se conforme alla normativa vigente, oppure quella rilasciata dalle Agenzie Internazionali dell’ONU o da ONG riconosciute.
Nello specifico, va prodotta la documentazione attestante:
a) la composizione del nucleo familiare;
b) i redditi percepiti all’estero da tutti i membri del nucleo familiare;
c) la superficie, espressa in metri quadri e valore immobiliare degli immobili ad uso abitativo posseduti all’estero dai membri del nucleo familiare. Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, documentare il valore del canone annuo previsto nel contratto di affitto;
d) l’ammontare del patrimonio mobiliare (depositi, conto correnti) del nucleo familiare di appartenenza dello studente.
2) Ai sensi dell’art. 13 del DPCM 9/04/2001, per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, come da elenco definito annualmente con Decreto dal MURd'intesa con il MAECI, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia di alto reddito ed elevato livello sociale. La certificazione può essere rilasciata anche da Enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia della copertura economica o, in via eccezionale, dalle Rappresentanze diplomatiche in Italia del Paese di appartenenza dello studente. Tali studenti sono inseriti d’ufficio nella prima fascia di contribuzione ma sono comunque soggetti al pagamento della Tassa Regionale, dell'imposta di Bollo e alla correzione del COA in base al merito.
Per l'A.A. 2024-2025, ai sensi del Decreto Ministeriale nr. 440 del 13 febbraio 2024, sono da intendere particolarmente poveri e ub vua du sviluppo i Paesi di cui al seguente elenco:
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Fasu, Burundi, Cambodia, Central African Republic, Chad, Comoros, Democratic People's Republic of Korea, Democratic People's Republic of the Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Syrian Arab Republic, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia.
Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi non compresi nell'elenco valgono i criteri riportati nel paragrafo precedente.
3) Gli studenti riconosciuti rifugiati politici in Italia devono allegare la certificazione rilasciata dal Ministero degli Interni italiano. Gli studenti apolidi devono allegare copia della documentazione ufficiale rilasciata dal competente Tribunale Civile italiano. Tali studenti sono inseriti d'ufficio nella prima fascia di contribuzione ma sono comunque soggetti al pagamento della Tassa Regionale, dell'imposta di Bollo e alla correzione del COA in base al merito.