Riconoscimento CFU (Crediti Formativi Universitari)

Ti sei iscritto o hai intenzione di iscriverti ad un nostro corso di laurea o di laurea magistrale e hai già sostenuto esami presso altre università?
Hai competenze certificate o esperienza lavorativa pregressa?
Puoi chiedere il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) tramite l’apposito modulo online.

Prenderemo in esame soltanto le richieste debitamente compilate e corredate dalla documentazione necessaria, secondo quanto previsto dal modulo online e dalle linee guida.

Se non ti sei ancora iscritto, riceverai una risposta con l’indicazione delle possibilità di riconoscimento entro il più breve tempo possibile; ricorda però che si tratta di una risposta informale utile ad orientare la tua decisione, ma non avrà effetti sul piano amministrativo, appunto perché non sei ancora un nostro studente. Una volta che ti sarai iscritto, dovrai presentare una nuova richiesta ufficiale di riconoscimento, alla quale potrai allegare la risposta che hai ricevuto.

Se sei già iscritto a uno dei nostri corsi, tieni presente che ogni anno ci sono tre date di scadenza per la presentazione delle domande di riconoscimento: 31 ottobre, 28 febbraio, 31 maggio. La domanda sarà esaminata entro il mese successivo a ciascuna scadenza (quindi entro novembre, marzo, giugno) e, se sarà accolta dal Dipartimento, i CFU riconosciuti saranno registrati direttamente dal Servizio Didattica e Segreteria Studenti dei corsi di Laurea al massimo un mese dopo (quindi entro dicembre, aprile, luglio).

Potrai comunque verificare online lo stato di avanzamento della tua richiesta una volta conclusa la fase istruttoria relativa alla formalizzazione della domanda.

 Linee guida per il riconoscimento dei CFU (pdf)


Nel modulo dovrai:

  1. Precisare l’Università presso la quale sono stati superati gli esami.
  2. Indicare il corso di laurea di appartenenza degli esami già superati.
  3. Precisare se il corso di cui al punto (2) è un corso di laurea triennale o specialistica o magistrale dei nuovi ordinamenti (corsi facenti riferimento ai DM 509/1999 e 270/2004) o del vecchio ordinamento (i corsi del vecchio ordinamento sono quelli che fanno riferimento alla normativa previgente al DM 509/1999 che, di norma, avevano una durata minima di quattro anni).
  4. Riportare il codice del Settore Scientifico Disciplinare (SSD) dell’insegnamento dell’esame già sostenuto. Il codice è rintracciabile nel piano didattico del corso di laurea (il codice non esisteva nei corsi di laurea del vecchio ordinamento previgente al DM 509/1999).
  5. Riportare correttamente la denominazione dell’esame sostenuto e superato.
  6. Riportare la data di superamento dell’esame.
  7. Riportare il voto conseguito. La votazione di norma è in trentesimi. Alcuni esami al posto del voto in trentesimi prevedono un giudizio quale: idoneo, effettuato, etc..
  8. Riportare i CFU acquisiti con il superamento dell’esame.
  9. Precisare se l’esame è stato o meno realmente sostenuto, in seguito a prova di esame, all’interno del corso di laurea di cui al punto (2) o l’inserimento nella carriera dello studente è conseguente a dispensa, convalide, etc.. Precisare, inoltre, se trattasi o meno di esame integrato.

Esami sostenuti all’estero

Se hai sostenuto e superato esami in istituzioni universitarie all’estero dovrai allegare opportuna certificazione, rilasciata dalla stessa istituzione presso la quale hai sostenuto e superato gli esami, nella quale devono essere riportati in dettaglio tutti gli esami superati con i dati richiesti [vedi punti da 1 a 9].

Al fine di una corretta valutazione, è necessario fornire i programmi di studio di ciascun esame.
La certificazione e i programmi prodotti devono essere accompagnati da traduzione ufficiale in lingua italiana.


NON si riconoscono CFU relativi a:

  • attività formative svolte in corsi con titolo di accesso inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado
  • attività formative relative a percorsi universitari di ciclo inferiore a quello al quale la/il richiedente è iscritto
  • attività formative o esami già precedentemente convalidati o dispensati, anche da altri Atenei
  • esami universitari superati oltre quindici anni prima della data di presentazione della domanda, salvo il ricorrere di adeguata documentazione da cui risulti il permanere dell’attualità dei contenuti dell'esame e delle conoscenze o abilità a suo tempo acquisite
  • certificazioni linguistiche conseguite da più di quattro anni
  • CFU acquisiti mediante il superamento dell’esame di conseguimento di un titolo
  • attività già considerate preventivamente nell’ambito di appositi accordi o convenzioni stipulate dall’Ateneo con altri enti per la concessione di abbreviazioni di corso
  • attività formative documentate in modo incompleto o formalmente non corretto
  • richieste presentate da studenti non iscritti al corso di studi, i quali potranno comunque consultare i tutor del corso di studi al quale sono interessati

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 697 del 2016 in materia di protezione dei dati personali forniti e in attuazione del D. Lgs. N. 101 del 10.08.2018, i dati personali forniti saranno trattati dall’Università per Stranieri di Perugia per le finalità di gestione della procedura per il riconoscimento di CFU, con le modalità indicate nell'informativa per gli studenti iscritti e laureati e per gli utenti che intendono iscriversi ai corsi di studi dell’Università per Stranieri di Perugia.