Esoneri per reddito e per merito

Esoneri dalle tasse di iscrizione ai corsi di laurea

Esoneri parziali per reddito

Per ottenere una riduzione della contribuzione universitaria è necessario che l'Ateneo acquisisca presso l'INPS il valore dell'indicatore ISEEU calcolato secondo le modalità previste dalla normativa italiana vigente. La mancata autorizzazione dello studente alla acquisizione dell'ISEEU relativo al proprio nucleo familiare così come l'inesistenza di dati ISEEU riscontrabili all'INPS, comporta l'inserimento nella massima fascia di contribuzione. La mancata autorizzazione va formalizzata e fatta pervenire alla Segreteria Corsi di Laurea dell'Ateneo.

L'ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Università) è uno strumento che permette di misurare in Italia la condizione economica delle famiglie. E' un indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche del nucleo familiare (numerosità e tipologia). L'Università non offre alcun tipo di assistenza nel calcolo dell'ISEEU.

L'acquisizione dell'ISEEU all'INPS è necessaria, al fine di una riduzione della contribuzione universitaria qualora, a seguito di verifiche successive, venga meno la condizione di "esonero totale" da parte dello studente. La mancata autorizzazione all'acquisizione comporta l'inserimento nella massima fascia contributiva.

La situazione reddituale dichiarata è da intendersi valida per il solo anno accademico di riferimento per l'immatricolazione/iscrizione e rinnovo di iscrizione ad anni successivi al primo al CDL/LM.

Fatti salvi i casi in cui il valore dell'ISEEU non è necessario per la determinazione della contribuzione dovuta, ai sensi del D.Lgs 68/2012 art. 10 e della Circolare INPS 73/2015, l'Università accerterà direttamente presso l'INPS l'esistenza di una recente DSU e conseguentemente dell'ISEEU corrispondente. La mancanza di dati riscontrabili all'INPS comporta l'inserimento nella massima fascia di contribuzione.

In base al valore dell'ISEEU è stabilita la fascia di condizione economica e quindi di contribuzione, che tiene conto anche della condizione dello studente (in corso / fuori corso).

Si rimanda:

- alla Parte 2 - art. 5 del Manifesto degli Studi per gli importi da versare in base alla propria fascia contributiva e alla condizione di studente (in corso / fuori corso);

alla Parte 2 - art. 7 del Manifesto degli Studi per quanto riguarda la contribuzione degli studenti stranieri non residenti in Italia e dei cittadini stranieri residenti in Italia ma non autonomi rispetto al nucleo familiare;

alla Parte 2 - art. 9 del Manifesto degli Studi per le scadenze e modalità per il versamento dei contributi universitari.

Esoneri parziali per merito

Per gli immatricolati nell’anno accademico 2023-2024 non sono previsti esoneri per merito.

Mentre per studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo, il calcolo del merito dello studente si basa su due parametri: il voto medio riportato e il numero di crediti conseguiti. Il voto medio è la media dei voti di tutti gli esami che ogni studente regolarmente iscritto ha sostenuto dall’immatricolazione/iscrizione al primo anno di corso fino al 31 ottobre 2023. Per numero di crediti conseguiti si intendono tutti i crediti formativi previsti dal piano di studi statutario dall’immatricolazione/iscrizione al primo anno di corso fino al 31 ottobre 2023. Dal calcolo della media dei voti e del numero dei crediti conseguiti vanno esclusi le prove di idoneità e quelle la cui valutazione non è espressa in trentesimi, gli esami convalidati e dispensati.

Valutazione del Merito

La riduzione parziale per merito (Euro 100,00) è applicabile sull'importo della V rata di contribuzione, nel caso che tale importo sia pari o superiore alla riduzione stessa. Nell'ipotesi che la V rata sia di importo inferiore, verrà decurtata la cifra disponibile e non si darà luogo ad alcun tipo di rimborso dell'eventuale eccedenza.

Beneficiano di questa riduzione gli studenti che, con una media pari o superiore a 27/30, abbiano conseguito tutti i crediti formativi relativi agli insegnamenti obbligatori, compresi quelli a scelta dello studente, previsti dal piano di studi statutario, dall’immatricolazione/iscrizione al primo anno di corso fino al 31 ottobre 2023.

Si rimanda alla parte 2 - art. 6 punto c) del Manifesto degli Studi per più ampie informazioni riguardo l'esonero parziale per merito.

Esoneri parziali per studenti lavoratori

Agli studenti che svolgono in Italia una documentata attività lavorativa viene concessa, previa verifica dell’Ateneo (richiesta da presentare entro i termini previsti per l’iscrizione), una riduzione di Euro 100,00 dal totale della contribuzione dovuta. Tale riduzione è applicabile sull'importo della III rata delle tasse e contributi universitari, nel caso che tale importo sia pari o superiore alla riduzione stessa. Nell'ipotesi che la III rata sia di importo inferiore, verrà decurtata la cifra disponibile e non si darà luogo ad alcun tipo di rimborso dell'eventuale eccedenza.

La richiesta di esonero parziale per lavoro va presentata entro il 31 ottobre 2023 e l'attività lavorativa va opportunamente documentata. È consentita la richiesta tardiva solo se presentata contestualmente alla iscrizione tardiva e, comunque, per gravi e giustificati motivi.

Si rimanda alla Parte 2 - art. 6 punto b) del Manifesto degli Studi per più ampie informazioni riguardo l'esonero parziale per lavoratori.

 

Esoneri parziali per studenti con familiari iscritti all'Ateneo, per passaggio da triennale a magistrale ecc.

Esoneri parziali per studenti con familiari iscritti all'Ateneo

Agli studenti che abbiano un fratello/sorella o un genitore già iscritto o immatricolato a corsi dell'Ateneo, appartenenti al medesimo stato di famiglia e abbiano la medesima residenza anagrafica, viene concessa una riduzione pari al 20% sull'importo della contribuzione prevista dalla fascia di appartenenza.

Si rimanda alla Parte 2 - art. 6 punto a) del Manifesto degli Studi per più ampie informazioni.

Esoneri parziali per passaggio da Triennale a Magistrale

Per gli studenti che conseguono in un qualsiasi Ateneo italiano la laurea triennale o equivalente di accesso alla magistrale con la votazione di almeno 110/110, è prevista, per il solo anno di prima iscrizione al corso di laurea magistrale, una riduzione del 20% sull'importo del CO previsto dalla fascia contributiva di appartenenza.

Si rimanda alla Parte 2 - art. 6 punto d) del Manifesto degli Studi per più ampie informazioni.

Esoneri parziali dalla contribuzione universitaria per iscritti in convenzione, dipendenti di Ateneo, iscritti con sola Tesi da sostenere.

Si rimanda alla Parte 2 - art. 4 del Manifesto degli Studi per più ampie informazioni riguardo ai predetti esoneri parziali e alle modalità di versamento degli importi dovuti.

Esoneri totali dalla contribuzione universitaria

A richiesta, previa valutazione dell’Ateneo, esoneri dal pagamento della tassa d'iscrizione e dei contributi universitari per la partecipazione ai corsi di laurea/laurea magistrale possono essere concessi a:

  1. studenti stranieri beneficiari di borse di studio MAECI (previa presentazione di documentazione comprovante l'assegnazione della borsa di studio)
  2. studenti con invalidità pari o superiore al 66%, previa presentazione di apposita autocertificazione, da effettuarsi al momento dell’iscrizione, ove gli interessati dichiarino il proprio grado di invalidità
  3. genitori per l'anno di nascita di ciascun figlio, previa autocertificazione
  4. studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento delle borse di studio A.Di.S.U. (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria)

Gli studenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4) in caso di accoglimento della richiesta, sono tenuti al pagamento dell’importo di Euro 140,00 relativo alla Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e del bollo virtuale da Euro 16,00 ed a trasmettere al Serivizio Segreteria Corsi di Laurea e Didattica la prescritta documentazione.

Si rimanda alla Parte 2 - art. 3 del Manifesto degli Studi per più ampie informazioni riguardo ai predetti esoneri totali e modalità di versamento degli importi dovuti.

Rimborso dei contributi universitari

Relativamente al rimborso di importi non dovuti si precisa quanto segue:

a) i versamenti effettuati per la immatricolazione o iscrizione al primo anno di un Cdl/LM e per l'iscrizione ad anni successivi al primo, anche se pagati ratealmente, non sono rimborsabili poichè il pagamento della prima rata delle tasse rende manifesta la volotnà dello studente di proseguire il corso di studio intrapreso. Non sono pertanto rimborsabili la prima rata e le eventuali rate successive già pagate;

b) gli studenti che si iscrivono con riserva ad un corso di laurea magistrale dell'A.A. 2023/2024 in attesa di conseguire entro la sessione di tesi di febbraio 2024 il titolo di primo livello, qualora non si laureino entro la sessione di laurea predetta, non hanno diritto al rimborso somme nel frattempo pagate. Per gli iscritti alla Università per Stranieri di Perugia l'importo versato comunque potrà essere considerato per il rinnovo della iscrizione al corso di laurea triennale;

c) nel caso di iscrizione a tempo parziale lo studente non ha diritto al rimborso delle somme già pagate qualora non abbia conseguito tutti i CFU che aveva dichiarato di voler conseguire nell'arco di uno o più anni;

d) in presenza di cifre pagate in eccesso o non duvute da parte di studenti, tali somme, previa esplicita indicazione da parte degli interessati, potranno essere considerate quali anticipi di importi da versare per il solo anno successivo;

e) per l'eventuale rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, gli studenti che possiedono i requisiti per l'esonero dalla tassa predetta ai sensi della normativa viogente devono rivolgertsi all'A.Di.S.U. (Agenzia per il Diritto allo studio Universitario per l'Umbria).

Si rimanda alla Parte 2 - art. 11 del Manifesto degli Studi.