Il visto d'ingresso

Cittadini dell'Unione Europea

I cittadini dell’ Unione Europea non hanno bisogno di visto d’ingresso.

 

Cittadini non-comunitari

Tutti i cittadini non-comunitari che intendono iscriversi ad un corso di lingua e cultura italiana devono essere in possesso (anche per periodi inferiori a 90 giorni) di uno dei seguenti visti d’ingresso: studio, diplomatico, lavoro, motivi religiosi, ricongiungimento familiare.
A decorrere dal 1 settembre 2010, possono altresì iscriversi ai corsi di lingua dell’Ateneo tutti i cittadini dei paesi elencati in nota (*) in possesso di visto d’ingresso turistico per periodi inferiori a 90 giorni.
Il visto è rilasciato dalle Ambasciate e dai Consolati italiani nello stato di origine dello studente straniero.
Non è possibile il rilascio del visto (né la proroga) allo straniero che già si trovi in Italia.

(*) Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, australia, Bahama, Barbados, Brasile, Brunei Darussalam, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvadrm Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Maurizio, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Saint Christopher (Saint Kitts) and Navis, San Marino, Santa Sede, Seychelle, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela, Regioni Amministrative Speciali della Repubblica Popolare Cinese: RAS di Hong Kong, RAS di Macao, Cittadini Britannici che non hanno la qualità di cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai sensi del diritto comunitario: British Nationals (Overseas).

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